Art. 52 — Documenti falsi o indicazioni non vere
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[1]Chiunque, per sottrarre alla requisizione una nave o un galleggiante presenta libri o documenti contraffatti o alterati e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa lino a L. Chiunque, allo scopo suindicato, fornisce all'autorita' competente indicazioni mendaci e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 1000.
[2]Se sono fornite, per colpa, indicazioni non conformi alla verita', si applica la multa fino a L. 1000.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
