Art. 54 — Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 3000, l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
tolto: 1° non ottempera, immediatamente all'ordine dell'autorita' competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
tolto: 2° nelle condizioni prevedute dal numero precedente, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
tolto: 3° non ottempera all'ordine dell'autorita' competente di aumentare, per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
tolto: 4° non ottempera a quanto e' prescritto nell'art. 38, al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art54 · fonte del testo