Art. 20 — Capitano della nave
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 140 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il capitano al comando della nave o galleggiante requisito, per quanto nominato dall'armatore o proprietario, deve intendersi, per tutto il periodo di requisizione, agli ordini dell'amministrazione per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
tolto: Il capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla sua carica, salve le limitazioni prevedute dagli articoli seguenti.
tolto: Egli deve compierei viaggi e le operazioni ordinategli con la massima sollecitudine, adottando tutte le provvidenze e gli accorgimenti necessari affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior vantaggio possibile dalle missioni affidategli. Deve eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle persone nelle localita' che gli vengono indicate dall'amministrazione stessa.
tolto: Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni momento l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo, nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art20 · fonte del testo