Art. 6 — Trasporto obbligatorio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010. 46 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, puo' imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
tolto: L'indennita' e' determinata dal Ministero delle comunicazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art6 · fonte del testo