Norme sulla requisizione del naviglio mercantile

Art. 6 — Trasporto obbligatorio

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[1]Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, puo' imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.

[2]L'indennita' e' determinata dal Ministero delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-07-13;1154~art6 · fonte del testo