Norme sulla requisizione del naviglio mercantile
Art. 6 — Trasporto obbligatorio
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[1]Il Ministero delle comunicazioni, per esigenze proprie o su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, puo' imporre il trasporto obbligatorio, su una nave o su un galleggiante determinato, non requisito, di un carico che ne importi la parziale utilizzazione.
[2]L'indennita' e' determinata dal Ministero delle comunicazioni.
Testo in vigore dal 22 agosto 1939 al 9 ottobre 2010
