Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento. Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-11;74~art2 · fonte del testo