Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Qualora i saldi attivi risultanti dalla rivalutazione per conguaglio monetario superino l'ammontare della rivalutazione del capitale investito dall'imprenditore, calcolata con l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegata tabella, l'eccedenza concorre, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile quando sia comunque realizzata, o, anche prima del realizzo, sia distribuita o imputata a capitale. Si considera realizzo anche il deperimento e consumo di impianti e altri cespiti portati in ammortamento. Si considera capitale investito, agli effetti del comma precedente, il capitale versato dai soci e le riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passivita' od a favore di terzi.
Testo in vigore dal 3 marzo 1952 al 22 dicembre 2008
