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Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

  • 1)il grado rivestito alla data del bando di concorso;
  • 2)la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;
  • 3)le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;
  • 4)la qualita' del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;
  • 5)la laurea in giurisprudenza ed altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art5 · fonte del testo