Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, cosi' ripartito:
tolto: 1) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;
tolto: 2) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;
tolto: 3) per le ricompense al valore militare le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;
tolto: 4) per la qualita' del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia lino ad un massimo di punti cinque;
tolto: 5) per la laurea in giurisprudenza, ed altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art6 · fonte del testo