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I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, cosi' ripartito:

  • 1)per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti quattro, due e uno secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;
  • 2)per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,40 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti quattro;
  • 3)per le ricompense al valore militare le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;
  • 4)per la qualita' del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia lino ad un massimo di punti cinque;
  • 5)per la laurea in giurisprudenza, ed altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti undici.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art6 · fonte del testo