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La graduatoria di merito e' compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dello articolo 4. Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dello l'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso. I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;284~art7 · fonte del testo