Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 e' stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1963
Il fondo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 e' stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70~art7 · fonte su Normattiva