La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293. Nulla e' innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.
Testo vigente dal 21 febbraio 1963
