La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293. Nulla e' innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;70~art8 · fonte su Normattiva