Il Consiglio superiore della magistratura ha facolta' di assumere, nelle forme e con le modalita' ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una piu' completa valutazione.

Testo vigente dal 6 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art4 · fonte su Normattiva