Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
Art. 4 — Ulteriori informazioni
Il Consiglio superiore della magistratura ha facolta' di assumere, nelle forme e con le modalita' ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una piu' completa valutazione.
Testo vigente dal 6 aprile 1979
