Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
Art. 11
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Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
