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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza. Il comandante generale dell'Arma ha facolta' di non accogliere la domanda, per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 27 febbraio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art16 · fonte del testo