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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza. ((Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione)). Il comandante generale dell'Arma ha facolta' di non accogliere la domanda, per motivi penali o disciplinari o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda e' collocato in congedo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1961 al 27 febbraio 1968. 7 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativotolto: , ma non consegue alcun trattamento di quiescenza aggiunto: e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il comandante generale dell'Arma ha facolta' di non accogliere la domanda, per motivi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art16 · fonte del testo