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Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

  • a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il militare non abbia riacquistato la idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
  • b)scarso rendimento;
  • c)motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento alla Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
  • d)condanna penale per la quale il militare deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
  • e)domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
  • f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari;
  • g)perdita del grado. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. La cessazione dalla ferma, volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art26 · fonte del testo