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Il militare sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla, data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Il militare puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.

Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 295/2001

    Questione infondata
    25 luglio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 della lege 18 ottobre 1961, n. 1168, in quanto tale disposizione si riferisce ai vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e, pertanto, non risulta in alcun modo applicabile nel giudizio principale concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un sottufficiale, e precisamente di un maresciallo capo, dell'Arma dei carabinieri. M.F.

    Art. 97 cost. · Art. 41 Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri · Art. 15 Norme di principio sulla disciplina militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1168~art41 · fonte su Normattiva