Art. 41
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Il militare sottoposto a Commissione di disciplina, ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della Commissione. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla, data in cui il militare ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina. Il militare puo' farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina, che sia di grado inferiore a quello rivestito dal presidente e non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 40.
Testo in vigore dal 17 novembre 1961 al 9 ottobre 2010
