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I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto. I professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto. Il professore incaricato che chieda l'esonero dall'insegnamento per adempiere il servizio militare di leva, sara' mantenuto nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale compie il periodo di servizio militare per obblighi di leva, nel posto della graduatoria che gli compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 e con la qualifica attribuita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art12 · fonte del testo