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I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri - o deputati - regionali, presidenti delle Amministrazioni provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del sindacato nazionale della scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
