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Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione. Il termine del ricorso al Ministro e' di 15 giorni.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art17 · fonte del testo