Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 16. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art18 · fonte del testo