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Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti conferibili per incarico, le graduatorie degli aspiranti sono compilate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e secondo le tabelle di valutazione che per ogni triennio sono fissate con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Avverso la valutazione dei titoli e dei requisiti e' ammesso ricorso alla Commissione di cui all'art. 5.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
