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Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata, ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti, della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 3. Tuttavia l'autorita' scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare puo' provvedere ai sensi del precedente art. 20. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilita' per mancanza o irregolarita' di querela. Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo art. 22. Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
