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Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di eta'. Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di eta'.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 116/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    Non irragionevolmente il legislatore ha previsto, per il collocamento a riposo degli insegnanti non di ruolo, un limite di eta` piu` elevato di quello fissato per i docenti di ruolo, in tal modo intendendo riequilibrare il deteriore trattamento che caratterizza - sotto vari altri profili, ivi compreso quello pensionistico - lo status degli insegnanti non di ruolo. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 24, L. 19 marzo 1955 n. 160, la` dove e` prevista la possibilita` del conferimento di incarichi e supplenze fino al settantesimo anno di eta`). - v. S. n. 52/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 24 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art24 · fonte del testo