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In deroga transitoria all'art. 1, dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione: ((a) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica)).
- b)possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti di educazione fisica che al termine dell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato l'incarico per almeno cinque anni, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali. Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.
Testo in vigore dal 30 settembre 1956 al 16 dicembre 2010
