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In deroga transitoria all'art. 1, dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione:

  • a)fino a quando non sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti che si trovino in servizio nell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge e che siano forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento dell'abilitazione e abbiano riportato qualifica non inferiore a "buono". Il diritto alla conferma di cui all'art. 3 permane solo per coloro che avranno conseguito l'abilitazione;
  • b)possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti di educazione fisica che al termine dell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato l'incarico per almeno cinque anni, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali. Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 30 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art25 · fonte del testo