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Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 5, prevista in lire 25 milioni, e all'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 9, va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e per gli esercizi finanziari successivi.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
