Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Alla copertura dell'onere derivante dal funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 5, prevista in lire 25 milioni, e all'eventuale maggiore onere derivante dall'applicazione dell'art. 9, va provveduto mediante i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e per gli esercizi finanziari successivi.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art26 · fonte del testo