Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 137/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    Non e` ingiustificata la disciplina diversificata, quanto al regime delle assenze, degli insegnanti non di ruolo - rispetto alla disciplina relativa al restante personale statale - attesa la peculiarita` della loro posizione (cosi`, in particolare, nelle modalita` di reclutamento, di assegnazione delle sedi e di conservazione del posto); ne`, d'altro canto, l'identita` di regime (nei congedi e nelle aspettative) del personale docente di ruolo e non di ruolo, puo` essere assunta a riferimento di un'assimila- zione, non consentita, attesa la diversita` delle situazioni con- siderate. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10, 15 della l. 19 marzo 1955, n. 160, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 38, secondo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

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  • Ordinanza n. 288/1984

    Questione infondata
    12 dicembre 1984

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 212/1983 e O. nn. 291/1983 e 88/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 88/1984

    Questione infondata
    29 marzo 1984

    Qestione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 212/1983 e O. n. 291/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 9 Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati e' mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:

tolto: a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla meta';

tolto: b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla meta';

tolto: c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego e' mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico." I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art9 · fonte del testo