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Presso ogni Provveditorato agli studi e' istituita una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi. I componenti della Commissione sono nominati dal provveditore agli studio che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze. I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:
- a)decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonche' sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;
- b)parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;
- c)consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre. La Commissione e' istituita in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010
