Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 1961 al 16 dicembre 2010. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei concorsi a cattedre successivi alla entrata in vigore della presente legge, la meta' dei posti, dedotte le aliquote di legge, sara' riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilita' nell'incaricato e siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso cui partecipano. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato. Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneita' o di abilitazione. Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-03;744~art5 · fonte del testo