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Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.

Testo in vigore dal 5 aprile 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;160~art8 · fonte del testo