Il personale di cui alla presente legge puo' essere dispensato dal servizio, prima della scadenza prevista, per constatata invalidita', per provata incapacita' professionale, per persistente insufficiente rendimento, per soppressione di posti o per altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero. Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento il sanitario che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono". Al sanitario proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. Il sanitario puo' chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione. La dispensa e' disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione e deve essere motivata. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti. Quando la dispensa debba avvenire per constatati invalidita', si procede all'accertamento delle condizioni di salute del sanitario mediante visita medica collegiale. Il sanitario ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Testo vigente dal 1 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art4 · fonte del testo