A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facolta' di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.
Testo vigente dal 1 giugno 1964
A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facolta' di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.
Testo vigente dal 1 giugno 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-05-10;336~art5 · fonte del testo