Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. E' comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.
Testo vigente dal 1 giugno 1964
