Il provvedimento che venga adottato in applicazione del primo comma dell'art. 27 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data di accertamento sanitario definitivo. Da tale data, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art28 · fonte del testo