L'ufficiale non idoneo ai compiti del grado e' tolto dal servizio permanente e collocato nella posizione che gli compete, entro un mese dalla data della partecipazione del provvedimento che lo riguarda. Dalla data di cessazione dal servizio sono corrisposti all'ufficiale, per un periodo di tre mesi, gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza. All'ufficiale si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 27, secondo comma.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art30 · fonte del testo