Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale e' richiamato in servizio effettivo. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 19. Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 27. Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art17 · fonte del testo