L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito dei periodo massimo di aspettativa e gli siano stato concesse le licenze eventualmente spettantigli, e' tolto dei ruoli del servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata od aggravata per causa di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegne la pensione privilegiata, o di guerra, o l'assegno rinnovabile, ai sensi delle disposizioni in vigore. Se l'infermita' non proviene da causa di servizio:

  • a)l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle disposizioni in vigore;
  • b)l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o piu' di servizio utile per la pensione, dei quali dodici in servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
  • c)l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegne un'indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art27 · fonte del testo