L'ufficiale in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado. L'ufficiale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita' o a domanda. Il richiamo ha luogo con decreto Ministeriale, previa adesione del Ministro per il tesoro. L'ufficiale in congedo in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto siano applicabili.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art39 · fonte del testo