L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali disciplinari o penali. La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale o disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego degli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Testo vigente dal 26 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art40 · fonte del testo