L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali disciplinari o penali. La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale o disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego degli ufficiali in servizio permanente, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
