All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e alla indennita' speciale, ai sensi dell'art. 48, una indennita' annua lorda non riversibile nella misura e con modalita' stabilite nell'art. 67 della legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.
Testo vigente dal 26 aprile 1956
