L'inchiesta formale e' disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Puo' essere disposta anche dal prefetto della Provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio. In caso di corresponsabilita' tra sottufficiali in servizio in province diverse, l'inchiesta e' disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.

Testo vigente dal 8 maggio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art63 · fonte del testo