Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti tisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Per l'avanzamento al grado di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti il modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti al grado suddetto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art60 · fonte del testo