Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo. E' facolta' dell'ufficiale rinunziare, con motivata domanda, per una sola volta in ciascun grado, alla partecipazione al corso di aggiornamento. I programmi e le modalita' per lo svolgimento dei corsi previsti nel terzo comma del precedente articolo sono determinati con decreto del Ministro per l'interno. I corsi dovranno avere durata non inferiore a giorni novanta per i capitani ed a giorni trenta per i tenenti colonnelli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art63 · fonte del testo