Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale non puo' essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodo di permanenza nel grado:
tolto: tenente generale ispettore.................. anni 1 colonnello.................................. " 2 tenente colonnello.......................... " 3 maggiore.................................... " 3 capitano.................................... " 4 tenente..................................... " 4 sottotenente................................ " 2
tolto: L'ufficiale non puo' essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e so non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore di tenente colonnello e di tenente o di capitano.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art62 · fonte del testo