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Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del generale ispettore, qualora ritenga, che un ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra alla Commissione di avanzamento nei riguardi dell'ufficiale stesso proposta di cancellazione dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito. Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nella graduatoria di merito sono sospesi. L'ufficiale cancellato dall'elenco degli idonei e dalla graduatoria di merito non e' idoneo all'avanzamento; allo stesso e' data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art75 · fonte del testo