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La graduatoria degli esami di cui al precedente articolo, formata secondo l'ordine dei punti di classifica finale attribuiti ai singoli candidati, e' approvata con decreto del Ministro. A parita' di classifica si tiene conto del posto di ruolo. Nel limite dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e promossi maggiori, secondo l'ordine della graduatoria e senza obbligo di frequenza del corso di cui all'art. 62, i capitani che nella graduatoria stessa abbiano riportato una classifica superiore a 16/20. I capitani promossi in conformita' a quanto disposto nel precedente comma vanno ad occupare nell'ordine i posti in ruolo che si renderanno vacanti nell'anno in corso e in quello successivo dopo l'approvazione della graduatoria di esami. I capitani non promossi, purche' abbiano riportato un punteggio non inferiore a 16/20, godranno di un vantaggio di carriera corrispondente ad uno spostamento nel ruolo del proprio grado, alla data di approvazione della graduatoria di esami, di un numero di posti uguale ad un ottavo dell'organico del grado stesso.
Testo in vigore dal 26 aprile 1956 al 4 gennaio 1966
