Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Articolo abrogato dalla l. 13 dicembre 1965, n. 1366.
Abrogato dal 4 gennaio 1966
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1963 al 4 gennaio 1966. 151 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale del ruolo d'onore puo', dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-bis, dopo almeno un anno di servizio, conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo. Lo stesso ufficiale puo' conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Puo' conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo o di permanenza nel ruolo o di servizio, l'ufficiale titolare di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruisce dell'assegno di superinvalidita'. L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneita' fisica. L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso, con anzianita' corrispondente alla data, del decreto che dispone la promozione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 DICEMBRE 1965, N. 1366
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-29;288~art84bis · fonte del testo